copie dell’atto di precetto chieste da terzi, sono soggette all'imposta di bollo
art. 9, c. 1, L.
488/1999, riformulato da
D.L. 11.03.2002,
n. 28, convertito da
L. 10.05.2002, n.
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A tutti gli atti e provvedimenti
dei procedimenti civili (omissis), inclusi quelli ad essi antecedenti,
necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, (omissis).
Le copie autentiche, comprese
quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente, c.
richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti da bollo.
ris. 30.05.2002, n. 161/E, AgE
L'atto di precetto, la copia conforme da
notificare e la notifica, costituiscono una condizione di procedibilità (ex artt. 479 e 480, c.p.c.),
senza la quale il debitore potrebbe opporsi all'atto di pignoramento (ex art.
617, c.p.c.) necessaria al procedimento civile che si vuole instaurare e,
pertanto, sono esenti dall'imposta di bollo.
c.m. 13.05.2002, n.
3, Ministero della Giustizia
Sono, invece, soggette all'imposta di bollo le copie chieste da
terzi.